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Sez. 1, Sentenza n. 987 del 19/04/1966 (Rv. 321968 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - IMPRENDITORE DEFUNTO E RITIRATO DAL COMMERCIO - CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA NELL'ANNO ANTERIORE AL FALLIMENTO - PICCOLO IMPRENDITORE - VALUTAZIONE DEL CAPITALE AZIENDALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321968-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - IMPRENDITORE DEFUNTO E RITIRATO DAL COMMERCIO - CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA NELL'ANNO ANTERIORE AL FALLIMENTO - PICCOLO IMPRENDITORE - VALUTAZIONE DEL CAPITALE AZIENDALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione della circostanza di fatto in base alla quale il giudice di merito abbia ritenuto che il capitale investito in un, impresa commerciale superi le novecentomila - cio ai fini dell'esclusione della qualita di piccolo imprenditore e dall'assoggettabilita, quindi, dell'imprenditore stesso al fallimento - e che l'attivita dell'imprenditore, poi dichiarato fallito, sia continuata nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, e insindacabile in Cassazione se correttamente e congruamente motivata. *

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)