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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017 (Rv. 644625 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644625-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c.. (Nella specie, a fronte di una ordinanza che aveva disatteso l’eccezione di incompetenza per territorio avanzata dal convenuto, adottata senza previo invito alle parti a precisare le conclusioni ma confermata, dichiarandola espressamente definitiva sulla questione, con una successiva ordinanza emessa a seguito di remissione sul ruolo ed ulteriore regolare espletamento dell’adempimento omesso, la S.C. ha ritenuto che quanto meno la seconda ordinanza costituisse una decisione definitiva negativa sull’eccezione di incompetenza, che, in quanto non impugnata con il regolamento necessario di incompetenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., non fosse più revocabile o modificabile con la sentenza definitiva del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)