Sez. L, Sentenza n. 1888 del 21/02/1987 (Rv. 451207 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - ORARIO MASSIMO NORMALE EX ART. 1 DEL R.D. LEGGE N. 692 DEL 1923 - PERSONALE DIRETTIVO DELLE AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - CORRELATIVE DISPOSIZIONI DI CONTRATTI COLLETTIVI - LEGITTIMITÀ - SUPERAMENTO DEI LIMITI - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - ORARIO MASSIMO NORMALE EX ART. 1 DEL R.D. LEGGE N. 692 DEL 1923 - PERSONALE DIRETTIVO DELLE AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - CORRELATIVE DISPOSIZIONI DI CONTRATTI COLLETTIVI - LEGITTIMITÀ - SUPERAMENTO DEI LIMITI - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 1, comma secondo del R. d. l. 15 marzo 1923 n. 692, (convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473), per il quale lo orario massimo normale di lavoro non si applica al personale direttivo delle aziende industriali e commerciali, è stato riconosciuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 101 del 7 maggio 1975, purché sia salvo il rispetto dei limiti imposti da criteri di ragionevolezza, ne consegue che anche le pattuizioni collettive le quali, in relazione a tale disposizione, escludono il diritto del personale direttivo al compenso per lavoro straordinario sono da ritenersi legittime se rispettose dei limiti anzidetti, il cui superamento integra, peraltro, una situazione di fatto che non è deducibile per la prima volta in Sede di legittimità. (Conf 871/82, mass n 418712).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)