Sez. 6 - 2, Sentenza n. 120 del 04/01/2017 (Rv. 642311 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Irragionevole durata del giudizio dinanzi la Corte dei conti – Sentenza di appello – Definitività al fine della proposizione della domanda di indennizzo – Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In caso di irragionevole durata del giudizio contabile, la pronuncia in grado di appello della Corte dei conti assume il carattere della definitività, ai fini della proponibilità della domanda di equa riparazione, ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 (come sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. d), del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif, dalla l. n. 134 del 2012), decorsi sei mesi dal suo deposito, purché, entro tale lasso temporale, non venga proposto ricorso per revocazione ordinaria ex art. 68, lett. a), del r.d. n. 1214 del 1934 che, determinando una prosecuzione del giudizio, produce l'effetto di posticipare all'esito del relativo procedimento il decorso del termine semestrale per la proposizione della domanda suddetta, essendo al contrario irrilevante, giacché assolutamente straordinario, il termine di tre anni previsto per la revocazione dall'art. 68 cit.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 68, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)