Sez. 1, Sentenza n. 11043 del 22/12/1994 (Rv. 489352 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE DEL TITOLO | Trasporto marittimo - Legittimo possessore della polizza di carico - Merci consegnategli - Mancata corrispondenza a quelle indicate nella polizza - Diritto al risarcimento dei danni - Ammissibilità - Possessore della polizza di carico - Dichiarazione di essere mandatario del ricevitore - Irrilevanza.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE DEL TITOLO
In tema di trasporto marittimo, il legittimo possessore della polizza di carico, secondo la legge di circolazione dei titoli di credito, oltre ad avere diritto alla riconsegna della merce, è abilitato a pretendere il risarcimento dei danni per la mancata corrispondenza quantitativa e qualitativa delle merci consegnategli, rispetto a quelle indicate nella polizza, a nulla rilevando che si sia dichiarato mandatario del ricevitore, in quanto tale riferimento non comporta alcuna rinunzia all'autonoma posizione soggettiva derivante dal legittimo possesso della polizza di carico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1994, Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 1996, Cod. Navig. art. 464
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)