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Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Testo in vigore al

Art. 13

1. Chiunque intenda assumere lavoratori deve farne richiesta al competente Ufficio nella cui circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la richiesta si riferisce.

2. L'Ufficio predetto, qualora non sia in grado di corrispondere in tutto o in parte alla richiesta, la trasmette per la parte non soddisfatta ad altri Uffici quali debbono indicare entro cinque giorni i lavoratori da assumere.

Art. 14

1. La richiesta di lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale.

2. Gli Uffici di collocamento sono tenuti a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica professionale in essa indicate.

3. E' ammessa la richiesta nominativa:

  1. a) per tutti i lavoratori destinati ad aziende che: non abbiano stabilmente piu' di cinque dipendenti e per i lavoratori destinati ad altre aziende, nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per un numero di unita' superiore alle nove;

  2. b) per i lavoratori di concetto oppure aventi una particolare specializzazione o qualificazione;

  3. c) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia della sede di opifici, di cantieri, o comunque di beni dell'azienda;

  4. d) per il primo avviamento di lavoratori in possesso di titoli di studio rilasciati da scuole professionali.

4. Con decreto del Presidente della. Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, possono essere fissate entro un anno le qualificazioni e le specializzazioni per le quali e' consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa. In attesa di tale decreto restano ferme le disposizioni vigenti.

5. L'Ufficio di collocamento, nell'atto di soddisfare la richiesta del datore di lavoro, e' tenuto ad accertarsi che le condizioni offerte ai nuovi assunti siano conformi alle tariffe e ai contratti collettivi.

Art. 15

1. In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la Commissione di cui all'articolo 25, a richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, puo' autorizzare che agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un Comune concorrano, osservati opportuni criteri di proporzionalita', lavoratori di altri Comuni anche di Province contermini.

2. In caso di denegata autorizzazione, per quanto previsto dal comma precedente, provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

3. Ferme restando le precedenze al collocamento previste da leggi speciali, sara' data preferenza nell'avviamento ai lavoratori che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV.

4. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell'avviamento al lavoro si terra conto complessivamente: del carico familiare; dell'anzianita' di iscrizione nelle liste di collocamento; della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare, e dagli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo.

5. Il datore di lavoro puo' rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'Ufficio competente, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa.

6. I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno.

7. A tal fine i datori di lavoro debbono dichiarare all'atto della presentazione delle richieste, sia nominative che numeriche, se vi siano stati, entro l'anno precedente, dipendenti della stessa qualifica licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi.

Art. 16

1. Ove sia ritenuto opportuno dalla Commissione comunale, per l'attivita' agricola ed edilizia saranno predisposti dei turni di lavoro a rotazione ed eventuale compensazione tra tutti gli iscritti al collocamento delle categorie dei manovali e dei braccianti agricoli, compresi quelli a compartecipazione che, non traggano da essa occupazione sufficiente.

2. Per distribuire le giornate disponibili fra tutti gli iscritti si terra' conto delle giornate di occupazione dei singoli lavoratori anche in settori non agricoli a ciclo stagionale e delle giornate presunte occorrenti per la coltivazione del terreno condotto dai lavoratori collocandi, che siano parzialmente occupati come mezzadri, compartecipanti, coloni parziari e coltivatori diretti.

Art. 17

1. Per l'assunzione di salariati avventizi le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici possono chiedere all'Ufficio competente l'elenco dei disoccupati della specialita' da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facolta' di sottoporre ad opportuni esperimenti la mano d'opera, loro inviata per accertarne la capacita' tecnica.

2. Qualora l'Ufficio incaricato del collocamento nel Comune in cui devono essere fatte le assunzioni non disponga di operai che, a giudizio delle Amministrazioni interessate, siano in grado di attendere ai lavori da compiere, le Amministrazioni stesse possono rivolgere richiesta ad Uffici di altri Comuni.

Art. 18

1. L'avviamento al lavoro e' comprovato da comunicazione rilasciata dall'Ufficio competente al lavoratore ed indirizzata al datore di lavoro. L'Ufficio all'atto dell'avviamento restituisce al lavoratore il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo nel caso in cui tali documenti siano prescritti.

Art. 19

1. E' data facolta' al datore di lavoro di assumere direttamente la mano d'opera in tutti i casi in cui tale assunzione sia giustificata da urgente necessita' di evitare danni alle persone o agli impianti.

2. Qualora le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente ai sensi del comma precedente si protraggano oltre il terzo giorno, il datore di lavoro e' tenuto a darne comunicazione nominativa per l'eventuale convalida delle assunzioni effettuate, indicandone i motivi e le condizioni di lavoro all'Ufficio competente.

Art. 20

1. Le Commissioni comunali, costituite a norma, del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, debbono comunicare all'Ufficio competente per territorio l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli avviati al lavoro, ai sensi e per gli effetti del citato decreto, secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

2. Gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e relative variazioni, di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, debbono essere periodicamente comunicati agli Uffici competenti pei territorio, agli effetti della classificazione professionale degli iscritti e della conseguente valutazione ai fini del collocamento.

3. Gli Uffici di collocamento devono trasmettere alle Commissioni previste dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, l'elenco dei lavoratori agricoli occupati nell'anno precedente con l'indicazione dei periodi di occupazione.

Art. 21

1. I datori di lavoro soggetti alla disciplina dell'avviamento al lavoro debbono comunicare, entro cinque giorni, al competente Ufficio, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

2. I datori di lavoro dell'agricoltura nolo sono tenuti alla comunicazione di cui ai precedente comma quando si tratti di braccianti giornalieri.

Art. 22

1. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, hanno l'obbligo di dichiarare all'Ufficio competente, entro trenta giorni dalla fine del mese nel quale fu fatta la iscrizione o la successiva conferma, la permanenza nel loro stato di disoccupazione.

2. Il lavoratore, che non osserva l'obbligo di cui al precedente comma, e' cancellato di ufficio dalla lista di collocamento, nonche' dall'elenco dei lavoratori agricoli disoccupati di cui al primo comma, n. 1, dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, qualora vi sia incluso, salvo reiscrizione con la nuova anzianita'.

3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e partecipanti ai turni di lavoro di cui all'art. 16, l'accertamento della permanenza, nello stato di disoccupazione e' fatto di ufficio.

4. Qualora tale permanenza non sussista, si procede di ufficio alle cancellazioni previste nel comma precedente.

5. La cancellazione puo' essere revocata in caso di comprovato grave impedimento a fare la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 23

1. Ove per soddisfare particolari esigenze del lavoro e della produzione sia ravvisata, per determinate categorie di lavoratori, la necessita' di organizzare il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o nazionale, o, per categorie specializzate, con forme particolari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita, la Commissione centrale, puo' essere disposto che le funzioni previste dal titolo II siano esercitate da uno o piu' degli Uffici esistenti per tutto il territorio nazionale o per il territorio di piu' province, ovvero da Uffici speciali, funzionanti sotto il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici e delle Commissioni centrali e provinciali previste dagli articoli 1 e 25, e secondo le disposizioni di legge.

Capo II. Organi del collocamento

Art. 24

1. Il servizio del collocamento e' svolto dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dalle loro sezioni staccate istituite nei centri industriali ed agricoli piu' importanti della provincia, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonche' dai loro collocatori, corrispondenti od incaricati, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto legislativo, negli altri comuni ove se ne ravvisi la necessita'.

2. Il compenso mensile per il personale incaricato temporaneo previsto dal comma precedente non dovra' essere superiore a L. 20.000. La spesa globale per i detti compensi non dovra' eccedere l'importo annuo massimo di L. 900.000.000.

Art. 25

1. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale e' istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della, massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dal I direttore dell'Ufficio stesso in qualita' di presidente, da un rappresentante del Genio civile, da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da sette rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, scelti fra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica.

2. La Commissione decide, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale:

  1. a) sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo;

  2. b) sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione di lavoratori;

  3. c) sui ricorsi contro i provvedimenti delle sezioni, dei corrispondenti e degli incaricati in merito all'iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro.

3. Contro le deliberazioni della Commissione e' ammesso il ricorso al Ministro, il quale decide sentita la Commissione centrale.

4. La Commissione esprime pareri, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e formula proposte su ogni altra questione relativa al collocamento nella provincia e sulla istituzione di sezioni staccate dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La Commissione dura in carica due anni.13

Art. 26

1. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale, puo' autorizzare il prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento e i collocatori - corrispondenti o incaricati - una Commissione per il collocamento, composta dai dirigente dell'Ufficio del lavoro o da un suo incaricato, in qualita' di presidente, da sette rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica.

2. La Commissione dura in carica due anni.

3. Essa esprime pareri sulle materie previste dalle lettere a) e b) dell'articolo precedente e sulle altre questioni relative al collocamento, sottoposte al suo esame dal presidente.

4. I turni di lavoro, previsti dall'art. 16, e la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo le norme dell'art. 15 e le direttive di applicazione dettate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sentite le Commissioni centrali e provinciali, sono stabiliti e periodicamente aggiornati dalla Sezione di collocamento o dal collocatore, su conforme proposta della Commissione prevista dal primo comma di questo articolo.

5. La Sezione di collocamento o il collocatore non possono modificare i turni e le graduatorie proposti dalla Commissione, se non in base a decisione adottata dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione di cui all'art. 25.

6. Il prefetto, sentita la Commissione provinciale, puo' autorizzare il collocatore ad avvalersi di coadiutori per l'avviamento al lavoro nelle frazioni del Comune. I coadiutori sono nominati dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro tra i lavoratori del Comune, sentita la Commissione comunale.

7. Le eventuali remunerazioni ai coadiutori sono a carico del Comune.

Capo III. Disposizioni penali

Art. 27

1. Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda e' aumentata fino al triplo.

2. I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore interessato.

3. I datori di lavoro che non comunicano alla commissione circoscrizionale per l'impiego, nei termini di cui all'articolo 21, primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato.

Capo IV. Disposizioni finali

Art. 29

1. E' abrogato il regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, sull'ordinamento della disciplina nazionale della domanda e della offerta di lavoro.

2. E' abrogato altresi' l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1381.

3. Restano in vigore le disposizioni speciali che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori.

4. Nulla e' variato per quanto riguarda le disposizioni speciali relative al collocamento degli apprendisti

Titolo III. Assistenza economica ai lavoratori involontariamente disoccupati

Capo I. Disposizioni generali

Art. 31

1. La norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 17 marzo 1941, n. 124, concernente la elevazione da 120 n. 180 del numero massimo delle giornate di godimento dell'indennita' di disoccupazione, gia' prorogata coi decreti legislativi 29 luglio 1947, n. 841 e 15 aprile 1948, n. 549, continua ad avere vigore fino a quando non sia disciplinato, come previsto dall'articolo precedente, il nuovo ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria.

2. La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo rimane a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

Art. 32

1. L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione e' esteso:

  1. a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimiliati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attivita' agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennita' di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale e' richiesta l'indennita', ed abbiano conseguito nell'anno per il quale e' richiesta l'indennita' e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
    La durata della corresponsione dell'indennita' di disoccupazione e' pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attivita' agricole in proprio o coperte da indennita' di malattia, infortunio, maternita', e sino ad un massimo di 180 giornate annue.

  2. b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilita' di impiego; senza limite di retribuzione.11

2. Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie gia' comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennita' giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.5

3. L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera f) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33

1. Per i lavoratori agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge per le categorie e secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dalla lettera a) del precedente articolo.

2. Le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria e per gli assegni integrativi saranno stabilite annualmente in conformita del disposto dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1378.

3. I contributi predetti saranno riscossi secondo le modalita' stabilite nel regolamento.