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Sez. 1, Sentenza n. 13099 del 22/05/2008 (Rv. 603459 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Utilizzazione della cambiale come promessa di pagamento - Onere della prova del rapporto sottostante - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603459-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE

Quando la cambiale venga usata come promessa di pagamento, l'onere della prova dell'inesistenza del rapporto causale si trasferisce - ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - sul debitore soltanto se risulti acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che - in relazione all'utilizzazione di una cambiale come promessa di pagamento - aveva ritenuto il giratario della medesima gravato dell'onere della prova del rapporto sottostante, in quanto il titolo era stato da lui azionato nei confronti di un soggetto diverso dal diretto girante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 20, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)