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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7696 del 18/03/2021 (Rv. 660798 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE | Procedimento civile - Passaggio dal rito speciale al rito ordinario - Conseguenze – Preclusioni già verificatesi - Permanenza - Fondamento – Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660798-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE

La regola stabilita dall'art. 4, comma 5 del d.lgs. n. 150 del 2011, a tenore della quale gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in tale fase, trova applicazione in tutti i casi di passaggio dal rito ordinario ad un rito speciale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva accolto l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti costituiti in giudizio tardivamente, ex art. 166 c.p.c., prima che fosse disposto il mutamento dal rito ordinario a quello sommario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/2011 num. 150 art. 4 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)