Sez. 1, Sentenza n. 1245 del 29/04/1985 Cc. (dep. 13/05/1985) Rv. 169172 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA E DI ARRESTO - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - PRINCIPIO INFORMATORE PER LA RESTRIZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA E DI ARRESTO - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - PRINCIPIO INFORMATORE PER LA RESTRIZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE.*
In tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale, l'autorità giudiziaria procedente, valutate effettivamente le esigenze del caso concreto, deve adottare la misura più adeguata rispetto alle esigenze di cautela processuale o di tutela della collettività e, comunque, di minor sacrificio per il bene della libertà personale dell'imputato, e della sua valutazione deve dar conto, con congrua e logica motivazione, per consentire il controllo di legittimità sull'uso del potere che la legge le riconosce.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 ter, Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 10, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 13, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)