Sez. 1, Sentenza n. 40131 del 06/10/2005 Cc. (dep. 04/11/2005) Rv. 232465 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - procedimento - avvisi | Latitanza del condannato - Dichiarazione formale - Necessità - Esclusione - Conseguenze in tema di notificazione.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - procedimento - avvisi
In tema di procedimento di sorveglianza, la designazione di un difensore di ufficio nel decreto di fissazione dell'udienza, assieme alla disposizione di procedere alla notifiche degli atti presso il difensore medesimo costituisce equipollente del provvedimento dichiarativo della latitanza del condannato (nella specie, affidato al servizio sociale e resosi irreperibile, con la conseguente revoca del beneficio da parte del Tribunale), poiché, ferma l'imprescindibilità del verbale di vane ricerche, per il condannato non è necessaria - rispetto a chi si sottrae a una misura cautelare - una formale dichiarazione di latitanza, e dunque è legittima la notifica dell'avviso della fissazione dell'udienza mediante consegna al difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)