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Sez. 3, Sentenza n. 23212 del 10/02/2004 Cc. (dep. 18/05/2004) Rv. 229461 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi - Natura di sanzione amministrativa - ApplicabilitĂ  in caso di sentenza di patteggiamento - ObbligatorietĂ .
Stato
decisa il 2004-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229461-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

L'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato previsto dall'art. 163, comma 2 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (precedentemente previsto dal comma secondo dell'art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985) ha natura di sanzione amministrativa che deve essere disposta dal giudice anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies com. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)