Norme per la disciplina del trattamento economico del lavoratori dipendenti dalle imprese industriali
Testo in vigore al
Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria
CONCORDATO INTERCONFEDERALE 27 OTTOBRE 1946 PER LA
DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI
DELL'INDUSTRIA
(Accordo di tregua salariale)
Addi' 27 ottobre 1946
tra
la CONFEDERAZIONI GENERALE DELl'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. Angelo Costa, e dai Vice-Presidenti comm.
Eugenio Rosasco, ing. Marco Segre' e dott. Danilo De Micheli, assistiti dal Segretario Generale avv. Mario Morelli, dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani e dall'avv. Attilio Parisi;
con l'intervento delle Delegazioni Industriali regionali composte: per la Lombardia: dott. De Micheli, ing. De Vecchi, ing. Failoni, rag. Impiombato, comm. Pastore, per il Piemonte: ing. Fiorio, ing. De Rossi, ingegner Giovannini, avv. Bassi;
per la Liguria: comm. Grondona, ing. Dufour ing. Curasi, dott.
Ducvi, dott. Lanza, dott. Lotano, avvocato Manzitti, dott. Boni;
per il Veneto: dott. Pasquato, dott. Stefani;
per l'Emilia: avv. Barbieri, avv. Roffeni, dottor per la Toscana:
dott. De Micheli D., dott. Gaj, dott. Ceccuzzi;
per la Campania: ing. Rivelli, ing. Capobianco ing. Garola, avv.
Postiglione, avv. Zuccarello, avvocato Cuomo;
per la. Puglia, Lucania e Calabria: ing. Santoro, dott. Resta;
per la Sardegna;: avv. Loriga;
nonche' di rappresentanze delle Associazioni nazionali di categoria interessate;
e
la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dai Segretari generali Di Vittorio, Lizzadri e Rapelli, assistiti da Bitossi, Rubinacei e Venegoni;
con l'intervento delle Delegazioni regionali composte;
per la Lombardia: Morelli, Mirri, Invernizzi, Cinelli;
per il Piemonte: Carmagnola, Flecchia, Carpineto, Molino, Grassi, Golzio;
per la Liguria: Pizzorno;
per la Toscana: Montelatici, Coppugi;
per il Veneto: Chiozzotto;
per l'Emilia: Bonazzi, Malaguti, Mori, Pagani;
per il Lazio: Massini, Giambarba, Cuzzaniti;
per la Campania: Maglietta, Colasanti;
per la Puglia, Lucania e Calabria: Guzzardo, il Misefari, De Meo, De Leonardis, Di Falco;
per la Sardegna: Ibba;
per la Sicilia: Fiore, Leprotti, Lo Presti, Di Cara;
con l'intervento delle seguenti Federazioni nazionali:
F.I.O.M.: rappresentata da Parodi, Chiari, Pinna e Gobbi;
F.I.O.T.: rappresentata da Marchioro, De Simone, F.I.L.E.A.: rappresentata da Benci;
F.I.L.C.: rappresentata da Viglianesi e Guidi;
F.I.L.P.C.: rappresentata da Valdarchi, Petrarca, Canali;
F.I.L.A.: rappresentata da Tabili;
F.I.L.T.A.: rappresentata da Venegoni Guido F.I.L.I.L.: rappresentata da Raguzzini e Fanelli;
F.I.M.E.C.: rappresentata da Mari, Pecorari e Sassi.
Premessa:
premesso che la finalita' delle trattative oggi concluse e' quella di normalizzare la situazione salariale, in armonia con le necessita' dei lavoratori e con le possibilita' della produzione, nel quadro della politica economica e finanziaria del Governo ed in relazione ad un miglioramento delle condizioni di vita delle classi lavoratrici collegato ad una maggiore ripresa delle industrie:
premesso che fattore essenziale di tale normalizzazione e' il raggiungimento di una tregua salariale, stimata nel tempo di almeno sei mesi, durante i quali la politica e le provvidenze del Governo possano raggiungere gli auspicati fini che si propongono;
le parti, dandosi reciprocamente atto del senso di responsabilita' e di comprensione dimostrato nel corso delle trattative, hanno convenuto quanto appresso:
Art. 1 Minimi di paga
1. I minimi di paga base degli operai addetti alle aziende industriali sono aumentati fino ai raggiungere i livelli risultanti dalle tabelle di cui ai concordati 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, maggiorati del 35 per cento (trentacinque per cento) a decorrere dal primo periododi paga che ha inizio nel mese di ottobre. I nuovi minimi risultano dalla tabella che segue:
NUOVA TABELLA DEI MINIMI DI PAGA
=====================================================================
|1ª ZONA | 2ª ZONA | 3ª ZONA | 4ª ZONA
|---------|----------|----------|---------
GRUPPO A: | | | |
Operai specializzati.....| 28,35 | 26,70 | 25,25 | 24,40
Operai qualificati.......| 25,65 | 24,10 | 22,85 | 22,10
Manovali specializzati...| 24,20 | 22,75 | 21,55 | 20,80
Manovali comuni..........| 22,30 | 20,65 | 10,85 | 10,20
GRUPPO B: | | | |
Operai specializzati.....| 27 - | 25,40 | 24,05 | 26,25
Operai qualificati.......| 24,45 | 22,95 | 21,75 | 21 -
Manovali specializzati...| 23,05 | 21,70 | 20,55 | 19,80
Manovali comuni..........| 21,20 | 19,85 | 18,00 | 18,90
GRUPPO C: | | | |
Operai specializzati.....| 25,65 | 24,10 | 22,85 | 22,10
Operai qualificati.......| 23,25 | 21,85 | 20,65 | 20 -
Manovali specializzati...| 21,90 | 20,60 | 19,45 | 11,20
Manovali comuni..........| 20,15 | 18,90 | 18,90 | 18,90
Le singole categorie merceologiche potranno inoltre concordare, esclusivamente in sede di stipulazione dei contratti nazionali di categoria, normativi e salariali o solo salariali, o degli accordi salariali locali integrativi di essi, uno ulteriore eventuale aumento. Tale aumento, al fine di non pregiudicare gli scopi perequativi che hanno presieduto al presente accordo, ed il necessario equilibrio generale salariale, non potra' superare la percentuale massima del 15 per cento riferita ai nuovo livello di minimi risultanti dall'aumento di cui al comma precedente e sara' graduato in relazione alla situazione delle categorie merceologiche interessate, con particolare riguardo per le zone a piu' basso livello industriale.
Per le categorie merceologiche classificate in gruppo Zero e per le categorie merceologiche i cui minimi siano stati fissati contrattualmente in misura maggiore di quelli del gruppo A, le maggiorazioni dei 35 e dei 15 per cento, di cui al primo e secondo comma del presente articolo, si intendono computate sui minimi del gruppo A. maggiorati dell'11 per cento o della minore differenza percentuale in atto tra i predetti minimi del gruppo A e quelli esistenti per i singoli settori.
Per tali categorie l'aumento ulteriore da concedersi ai sensi del secondo comma sara' fissato nella misura del 15 per cento.
Agli effetti dell'applicazione dei livelli di cui al presente articolo, l'attribuzione ai vari gruppi merceologici e' fatta in base agli accordi di incasellamento in atto alla data di applicazione del presente accordo.
Per gli incasellamenti intermedi, le Associazioni nazionali competenti determineranno i nuovi livelli in base ai criteri a suo tempo seguiti.
Art. 2 Minimi di stipendio
1. I minimi di stipendio degli impiegati, in relazione alle zone stabilite dai contratti 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, sono fissati, a far tempo dal 1 ottobre 1946, nella misura risultante dalla seguente tabella.
2. MINIMI DI STIPENDIO BASE A DECORRERE DAL 1°-10-1946
3. Parte di provvedimento in formato grafico
4. I minimi di stipendio di cui sopra assorbono, fino a concorrenza gli aumenti sulle retribuzioni di fatto derivanti dagli accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946, o, successivamente, da altri accordi locali o di categoria o, comunque, concessi collettivamente dalle aziende.
Un ulteriore eventuale aumento, nella misura massima del 15 per cento, potra' essere apportato dalle Associazioni nazionali di categoria in relazione alla misura degli aumenti che saranno da esse stabiliti per le categorie operaie.
Le retribuzioni di fatto saranno aumentate della differenza intercorrente tra i nuovi minimi e quelli precedenti, maggiorati delle quote di aumenti collettivamente concessi ai sensi del secondo comma.
Gli aumenti di anzianita' gia' maturati saranno ricalcolati sui nuovi minimi secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 3 Categorie speciali od intermedie (gia' chiamate "equiparate")
1. Premesso che le parti sono d'accordo nell'applicare anche nelle province dell'Italia settentrionale i criteri per la identificazione e classificazione di cui agli articoli 31 e 32 dell'accordo 23 maggio 1946 per le province dell'Italia centro-meridionale, i minimi di retribuzione degli appartenenti alle categorie speciali od intermedie (gia' chiamate equiparate) - maggiorati delle quote di aumento di cui all'articolo 4 dell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 e all'articolo 35 del citato accordo 23 maggio 1946, tabella A - sono aumentati del 35 per cento a far tempo dal primo di ottobre.
2. Le singole categorie merceologiche potranno inoltre concordare un ulteriore eventuale aumento dei nuovi minimi nella misura massima e nei modi e casi di cui al comma secondo dell'articolo 1 del presente accordo.
3. Per gli assorbimenti, per i superminimi di merito e per gli umenti periodici di anzianita', valgono le norme stabilite per gli impiegati.
Art. 4 Coordinamento con le condizioni individuali di fatto
1. I nuovi minimi di paga previsti per gli operai dal presente contratto assorbono, fino a concorrenza, gli aumenti stabiliti accordi successivi ai concordati interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, o concessi collettivamente, tanto per le retribuzioni ad economiche per quelle a cottimo, a titolo di adeguamento salariale, sotto qualsiasi forma o denominazione. I guadagni di fatto, sia ad economia e sia a cottimo, che eccedono gli aumenti collettivi di cui sopra, saranno conservati in cifra e riportati sui nuovi minimi, fino all'aggiornamento, per i cottimisti, delle tariffe di cottimo. Cosi' ad esempio:
1) situazione precedente:
2) paga base L. 20 + utile cottimo L. 10 = L. 30 (guadagno globale precedente);
3) a nuova situazione:
4) paga base L. 27 + utile cottimo L. 10 = L. 37 (nuovo guadagno globale).
2. Tanto per gli operai quanto per gli impiegati e per le categorie intermedie i terzi elementi, le indennita' integrative e simili sono assorbiti per un 20 per cento del loro importo, con un minimo di lire 20 giornaliere, all'atto dell'applicazione dell'aumento del 35 per cento, e, per un ulteriore per cento della loro entita' attuale, all'atto dell'applicazione degli accordi nazionali di Categoria.
Art. 5 Decorrenza degli stipulandi contratti nazionali
1. Le Associazioni nazionali di categoria sono impegnate a procedere entro il 30 novembre p. v. alla definizione dei contratti nazionali.
2. In relazione all'impegno di cui sopra si stabilisce che, per i (contratti conclusi nel predetto termine, anche l'eventuale ulteriore aumento, di cui al secondo comma dell'articolo 1, avra' decorrenza, per i rapporti di lavoro in corso, dalla data di decorrenza, degli aumenti di cui al primo comma dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del presente accordo.
3. Al 15 novembre le due Confederazioni esamineranno la situazione allo scopo di sollecitare la definizione delle trattative non ancora concluse.
4. Trascorso il termine del 30 novembre, le trattative si intendono avocate alle due Confederazioni che provvederanno a concludere con la maggiore sollecitudine gli accordi di cui al secondo comma dell'articolo 1.
Art. 6 Nuova base della contingenza
1. A partire dal 1 ottobre 1946, la contingenza media base e' fissata in lire 185 riferita al costo medio mensile di vita delle otto province di Milano, Torino, Roma, Napoli, Mantova, Rovigo, Macerata e Cagliari, nel trimestre 15 giugno 15 settembre 1946, computato secondo i criteri di cui appresso.
2. La contingenza base di ciascuna provincia risultera' dal rapporto del costo di vita della provincia stessa accertato nel periodo 1 giugno 15 settembre 1946, rispetto al predetto costo medio di vita delle otto province citate, con un minimo di lire 160 ed un massimo di lire 200.
Art. 7 CONTINGENZA EFFETTIVA PER IL PERIODO 1 ottobre 1946-30 novembre 1946
1. In ciascuna provincia, la contingenza effettiva per il periodo 1 ottobre 1946-30 novembre 1946, sara' pari, per l'uomo sopra i 20 anni di eta', alla contingenza base calcolata come all'articolo precedente.
2. Alle donne ed ai minori si applicacano i rapporti percentuali fissati per la contingenza nei contratti interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946.
Art. 8 Variazioni della indennita'
1. L'indennita' di contingenza verra' variata di due mesi in due mesi, rimanendo in tali intervalli immutata.
2. Il primo adeguamento verra' fatto, in base alla variazione degli indici provinciali 15 settembre 1946 15 novembre 1946, rispetto a quelli 15 giugno 15 settembre 1946, ed avra' applicazione dal 10 dicembre 1946. Il successivo adeguamento avra' luogo il 1 febbraio 1947 in base alle variazioni che gli indici del periodo 15 novembre 1946-15 gennaio 1947 presenteranno rispetto a quelli del periodo base considerato (15 giugno-15 settembre 1946) e cosi' per i bimestri successivi.
Art. 9 Applicazione convenzionale delle variazioni del numero indice alla indennita' di contingenza
1. Le variazioni percentuali del numero indice saranno tradotte in variazioni percentuali dell'indennita' di contingenza (cioe' dell'importo da versarsi per tale titolo al lavoratore) moltiplicando le variazioni per il coefficiente 2,30, per i lavoratori uomini di eta' superiore agli anni 20, e per il coefficiente 2, per le lavoratrici di eta' superiore agli anni 20 e per i lavoratori di ambo i sessi di eta' inferiore agli anni 20.
Art. 10 Commissione nazionale per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita
1. In sostituzione delle Commissioni centrali istituite con i contratti interconfederali piu' volte citati, e' costituita una apposita Commissione nazionale sedente in Roma, composto da tre rappresentanti della Confindustria e da tre rappresentanti della Confederazione Generale italiana del Lavoro, presieduta da un esperto di riconosciuta autorita' in materia, nominato dalla Commissione stessa.
2. Detta Commissione nazionale e' incaricata di elaborare il nuovo schema di spesa per famiglia tipo, sulla quale le singole Commissioni provinciali computeranno le variazioni del costo della vita, ai fini della variazione dell'indennita' di contingenza.
3. Le Commissioni provinciali potranno intercambiare sullo schema di spesa alimentare, una volta per tutte, in relazione alle consuetudini alimentari locali, e fermo restando l'eguale quantitativo di calorie, i seguenti generi: pasta e riso fra i generi da minestra; olio, lardo, strutto e burro fra i grassi; carne con pesce.
Art. 11 Modificazione dello schema di bilancio familiare
1. La Commissione nazionale per la scala mobile, nell'elaborare il nuovo schema di spesa per famiglia tipo in sostituzione di quello allegato ai contratti interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, determinera' i quantitativi dei generi alimentari sulla base di 2.600 calorie per uomo adulto e ridurra', ove occorra, l'incidenza delle voci abbigliamento e spese varie, in modo che, senza alterare sensibilmente l'importo globale della spesa media delle otto province, l'incidenza della spesa per il capitolo alimentazione sul totale, nel periodo base (15 giugno settembre 1946), risulti almeno del 75 per cento circa rispetto a detto importo.
Art. 12 Periodo feriale annuale per gli operai
1. Il periodio annuale di ferie che sia inferiore a dodici giorni lavorativi e' elevato a tale limite a partire dall'anno feriale 1946-47, ed e' compensato con la retribuzione globale di fatto.
2. Allo scopo di non incidere sulla produttivita' delle aziende nel presente delicato momento dell'economia, nazionale, resta convenuta, perdurando tali condizioni, la possibilita' di suddividere in due periodi nell'anno il godimento dei dodici giorni dti ferie, ovvero di sostituirne il godimento, fino a 6 giorni, corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata, per ogni giorno di ferie non goduto.
Art. 13 Ferie degli impiegati e degli appartenenti alle categorie intermedie (ex equiparate)
1. Il periodo minimo feriale annuo per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie intermedae e' elevato, a far tempo dall'anno feriale 1946-47, a dodici giorni lavorativi, fermi restando i maggioli periodi fereali contrattualmente fissati.
Art. 14 Ferie frazionate
1. In caso di cessazione di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennita' sostitutiva del mancato godimento delle ferie computata, sulla retribuzione globale di fatto per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
Art. 15 Festivita' cadenti nel periodo feriale
1. Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza prolungamento del periodo feriale.
Art. 16 Festivita' infrasettimanali operai
1. Per tutte le giornate festive - considerate tali dai singoli contratti di categoria od, in mancanza di norma contrattuale, riconosciute tali dallo Stato a tutti gli effetti civili - sara' corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento.
2. In caso di prestazione di lavoro nelle giornate di festivita' infrasettimanali oltre la retribuzione di cui al primo comma, sara' corrisposta la retribuzione globale per le ore lavorate come in giorno feriale.
3. Entro un mese dalla data di stipulazione del presente accordo, le Camere provinciali del lavoro delle province, in cui vigono particolari accordi che regolano la materia, hanno facolta' di optare per il mantenimento degli accordi locali.