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Sez. 3, Sentenza n. 186 del 08/01/2001 (Rv. 542979 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Deposito da parte del ricorrente di memorie difensive - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542979-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Nel procedimento per regolamento di competenza, regolato da una disciplina autonoma e specifica rispetto al giudizio ordinario per cassazione, è consentito alle parti alle quali è notificato il ricorso depositare scritture difensive e documenti, ma il ricorrente non può produrre memorie difensive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)