Sez. 3, Sentenza n. 186 del 08/01/2001 (Rv. 542979 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Deposito da parte del ricorrente di memorie difensive - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Nel procedimento per regolamento di competenza, regolato da una disciplina autonoma e specifica rispetto al giudizio ordinario per cassazione, è consentito alle parti alle quali è notificato il ricorso depositare scritture difensive e documenti, ma il ricorrente non può produrre memorie difensive.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)