Sez. 1, Sentenza n. 1428 del 30/11/1995 Ud. (dep. 07/02/1996) Rv. 203673 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere | vizio di motivazione - Controllo di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere
Il controllo del giudice di legittimità sulla struttura della motivazione non può risolversi nella sovrapposizione dello apprezzamento di tale giudice su quello compiuto nelle fasi di merito, dovendo, invece, consistere nella verifica di un razionale apparato argomentativo collegante i vari punti della decisione e della coordinazione tra le diverse proposizioni attraverso le quali si sviluppa il filo logico sotteso alla valutazione degli elementi probatori indicati nel testo del provvedimento. La funzione della indagine di legittimità sulla motivazione non è, dunque, quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati della interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma quella, completamente diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate che rendono giustificate, sul piano della conseguenzialità, le conclusioni tratte dai fatti accertati, verificando la congruenza dei passaggi logici attraverso i quali si articola la decisione del giudice di merito. (Fattispecie relativa ad assoluzione con la formula "per non aver commesso il fatto", riconducibile, sulla base della motivazione del giudice di merito, al tipo di decisione previsto dall'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. e, secondo la SC. corrispondente sostanzialmente alla formula dubitativa adottata nell'abrogato codice di procedura, con la conseguenza che l'indagine di legittimità non può tradursi in un sindacato di merito sulla intrinseca consistenza del dubbio ma deve tendere a verificare se le argomentazioni svolte a giustificazione del dubbio siano il frutto di un'analisi completa delle risultanze acquisite e di una corretta e coerente valutazione complessiva di esse, avendo cura di controllare se lo stato di incertezza derivi da congetture, illazioni oppure dall'oggettiva incompletezza della prova che non consente di superare il conflitto esistente tra le risultanze processuali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)