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Sez. 1, Sentenza n. 1915 del 27/08/1984 Cc. (dep. 05/09/1984) Rv. 165542 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - RICHIESTA DI RIESAME - NORMATIVA - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - COORDINAMENTO - ESAURIMENTO DELL'ISTRUZIONE FORMALE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1984-08-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165542-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - RICHIESTA DI RIESAME - NORMATIVA - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - COORDINAMENTO - ESAURIMENTO DELL'ISTRUZIONE FORMALE - EFFETTI.*

La norma, di cui all'art. 263 bis, primo comma cod. proc. pen., che assoggetta alla richiesta di riesame, anche nel merito, il mandato di cattura, emesso dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio, va coordinata con il principio generale dell'inoppugnabilità di quest'ultimo provvedimento. Ne consegue che, esauritasi la fase dell'istruzione formale con la pronuncia della indicata ordinanza fondata, per definizione, sulla sufficienza degli indizi di colpevolezza, la decisione, attinente la fondatezza dell'accusa, può intervenire solo all'esito della istruttoria dibattimentale con la sentenza che definisce il giudizio. Di vero, qualora la cattura dell'imputato sia stata disposta con l'ordinanza di rinvio a giudizio, i poteri di indagine sul merito del tribunale di riesame sono limitati nel senso che il riesame nel merito risulta circoscritto soltanto all'analisi sulle ragioni di opportunità che giustificano, in Sede di rinvio a giudizio la emissione del mandato di cattura.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 251, Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 375 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)