diritto.io

Sez. 6, Ordinanza n. 3409 del 30/10/1998 Cc. (dep. 27/01/1999) Rv. 212212 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti da parte del P.M. - Trasmissione della richiesta al G.I.P. solo su supporto informatico - Mancata trascrizione - Violazione dell'art.309 quinto comma cod. proc. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212212-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

La richiesta del P.M. di emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere al G.I.P. è atto che necessariamente deve essere trasmesso al giudice del riesame, essendo tale richiesta il presupposto della misura cautelare ex art.291 cod. proc. pen., in relazione alla quale la difesa è posta in grado di conoscere gli elementi su cui si fonda, nonché tutti gli elementi eventualmente a favore dell'imputato. Non adempie a tale obbligo il P.M. che trasmette la richiesta al Tribunale della libertà solo a mezzo di supporto informatico, e cioè registrata su "dischetto" inserito nel fascicolo. Ciò in quanto tale modalità di trasmissione non è equiparabile all'atto trascritto, per le difficoltà oggettive di procedere alla trascrizione e per i tempi tecnici che essa comporta, a fronte dei termini strettissimi entro cui il giudizio davanti al tribunale del riesame deve svolgersi - sempre che il supporto tecnico sia valido e di facile lettura da parte degli strumenti informatici.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)