Sez. 3 - , Sentenza n. 11583 del 15/06/2020 (Rv. 658160 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO | Credito ceduto assistito da garanzia reale - Nullità, inefficacia o difformità della garanzia ipotecaria - Inadempimento del cedente - Configurabilità - Azione risarcitoria del cessionario - Ammissibilità - Previa escussione del debitore ceduto - Necessità - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO
Nel caso di cessione del credito nominalmente assistito da una garanzia reale, qualora quest'ultima risulti nulla, prescritta, estinta o di grado inferiore rispetto a quello indicato dal cedente, il cessionario può agire nei confronti di quest'ultimo ancor prima di aver escusso il debitore ceduto, chiedendo il risarcimento del danno da inadempimento, senza necessità di domandare la risoluzione della cessione, poiché una diminuzione delle garanzie è in sé causativa di un danno patrimoniale immediato ed attuale, corrispondente alla diminuzione del valore di circolazione del credito. (Principio enunciato nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 1266, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)