diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11361 del 08/05/2008 (Rv. 603066 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento disciplinare a carico del lavoratore - Sospensione cautelare dal servizio - Conclusione sfavorevole del procedimento con licenziamento del dipendente - Effetti - Retroattività del recesso del datore di lavoro dal provvedimento di sospensione - Sospensione cautelativa disposta nell'ambito di un precedente procedimento disciplinare dichiarato illegittimo - Licenziamento irrogato in un successivo procedimento disciplinare - Decorrenza del recesso - Dalla data della sospensione - Nullità parziale - Estensione all'intera comunicazione di recesso - Esclusione - Persistenza della finalità risolutoria dell'atto - Decorrenza - Dalla data di inizio del procedimento.
Stato
decisa il 2008-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603066-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Nell'ipotesi di conclusione del procedimento disciplinare in senso sfavorevole al dipendente con adozione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio si tramuta in definitiva interruzione del rapporto, che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente a far data dal momento della sospensione medesima. Ove, peraltro, la sospensione sia stata disposta nell'ambito di un precedente procedimento disciplinare dichiarato illegittimo, la comunicazione di recesso è nulla limitamente alla data di produzione degli effetti risolutivi ove ancorata alla data del provvedimento di sospensione, senza che ne resti travolto - in applicazione del principio generale di conservazione del contratto (applicabile ex art. 1324 cod. civ. anche agli atti unilaterali), assumendo valore eccezionale l'estensione della nullità parziale - l'intero atto negoziale, che resta ugualmente idoneo a realizzare le finalità risolutorie a cui era preordinato, producendo l'effetto tipico della definitiva interruzione del rapporto di lavoro con decorrenza dall'inizio del procedimento disciplinare medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1423, Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)