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Sez. 4, Sentenza n. 6173 del 09/05/1983 Ud. (dep. 30/06/1983) Rv. 159688 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO DI VELOCITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDOTTA COLPOSA DELL'IMPUTATO - DIFFERENZA RISPETTO ALLA VALUTAZIONE DELLA VIOLAZIONE CONTRAVVENZIONALE DI NORME PRESCRIVENTI LIMITI FISSI DI VELOCITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159688-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO DI VELOCITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDOTTA COLPOSA DELL'IMPUTATO - DIFFERENZA RISPETTO ALLA VALUTAZIONE DELLA VIOLAZIONE CONTRAVVENZIONALE DI NORME PRESCRIVENTI LIMITI FISSI DI VELOCITÀ.*

In tema di accertamento della condotta colposa dell'imputato, nel formulare il loro convincimento sull'eccesso di velocità, i giudici di merito non sono tenuti ad indicare in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente che essi indichino gli elementi di fatto e le logiche deduzioni, in base ai quali essi hanno valutato, sia pure approssimativamente, la velocità ritenuta nociva e pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale. Il fattore velocità risponde infatti ad un concetto di relatività alle situazioni contingenti quando trattasi di valutare il comportamento dell'imputato in nesso causale con l'evento ascrittogli e non già di accertare la violazione contravvenzionale di norme prescriventi limiti fissi di velocità.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 103 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)