Sez. 3, Sentenza n. 50 del 07/11/1997 Ud. (dep. 08/01/1998) Rv. 209662 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Concessione in sanatoria ex artt: 13 e 22 L.47/85 - Sospensione della prescrizione - Applicabilità ai soli reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti - Violazione della legge sul cemento armato - Esclusione.
EDILIZIA - IN GENERE
La sospensione dell'azione penale prevista dal comma primo dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n.47 non comporta la sospensione della prescrizione per i reati esclusi dagli effetti estintivi determinati dal rilascio della concessione in sanatoria, diversamente da quanto previsto in materia di condono edilizio dallo art. 38 della stessa legge. (Nella specie la corte ha escluso che le violazioni della legge n.1086/1971 sul cemento armato rientrino nel concetto di "reati previsti dalle norme urbanistiche" ai quali soli si estendono gli effetti previsti dall'art.22 L.47/85).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 05/11/1971 num. 1086
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)