Sez. 2, Sentenza n. 5532 del 12/12/1979 Ud. (dep. 03/05/1980) Rv. 145162 - 01
ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - FINALITA - E NECESSARIA QUANDO GLI ELEMENTI DI ACCUSA ASSUMANO UNA CERTA CONSISTENZA.*
ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - FINALITA - E NECESSARIA QUANDO GLI ELEMENTI DI ACCUSA ASSUMANO UNA CERTA CONSISTENZA.*
La ratio della comunicazione giudiziaria va ricercata nel diritto dell'imputato alla conoscenza di un procedimento penale a suo carico, al fine di consentirgli il pieno Esercizio del diritto alla difesa. Percio, detta comunicazione deve essergli indirizzata non appena gli elementi di accusa assumano una certa consistenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)