Sez. 1, Sentenza n. 6200 del 13/03/2009 (Rv. 607359 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Forme di aiuto della famiglia d'origine del beneficiario - Esonero della corresponsione dell'assegno - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
In tema di separazione, il coniuge tenuto al versamento dell' assegno di mantenimento non può ritenersi esonerato del relativo obbligo nei confronti dell'altro coniuge, qualora questi riceva delle forme di aiuto dalla famiglia d'origine, specie allorché tale aiuto sia reso necessario dalla esiguità dei redditi del beneficiario e dalla modesta entità del contributo al mantenimento stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)