Sez. 2, Sentenza n. 1059 del 07/04/1972 (Rv. 357439 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO RISPETTO A RAPPORTI AFFINI - CRITERI GENERALI ED ASTRATTI DI INDIVIDUAZIONE - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ELEMENTI CONCRETI PER LA QUALIFICAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO RISPETTO A RAPPORTI AFFINI - CRITERI GENERALI ED ASTRATTI DI INDIVIDUAZIONE - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ELEMENTI CONCRETI PER LA QUALIFICAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Ai fini della distinzione tra contratto di lavoro subordinato ed altri contratti che con esso possono avere elementi di affinita, e sottratta al Sindacato di legittimita la valutazione concreta dei fatti e delle circostanze in base alle quali il giudice del merito qualifica il contratto sottoposto al suo esame come rapporto di lavoro subordinato o come altro differente rapporto; e, invece, censurabile, in Sede di Cassazione, l'individuazione dei criteri astratti, generali e teorici da applicare al caso concreto. (Conf 3469'68 mass n 336609).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)