Sez. 6, Sentenza n. 2157 del 26/05/1995 Cc. (dep. 17/07/1995) Rv. 202830 - 01
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Assenza dell'imputato | Imputato detenuto - Rifiuto di assistere al dibattimento - Forma di manifestazione.
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Assenza dell'imputato
Il rifiuto dell'imputato detenuto di assistere al dibattimento, di cui all'art. 488 comma 1 cod. proc. pen., va individuato in qualsiasi comportamento indicativo di una inequivoca volontà di non presenziare all'udienza, e così in una informale dichiarazione di rinuncia, di non accettazione e simili o nel mero rifiuto di "traduzione", restando irrilevante la mancanza di una volontà espressa di consentire il giudizio in assenza o l'affermazione di voler optare per il rito contumaciale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 488 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 488 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)