Sez. L, Sentenza n. 3875 del 26/06/1982 (Rv. 421833 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - COMPUTO - COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO FISSO DI TURNO - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - COMPUTO - COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO FISSO DI TURNO - ESCLUSIONE.*
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 5 della legge 29 ottobre 1971 n. 889, ai fini della Determinazione della retribuzione pensionabile degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, non può tenersi conto del compenso per il lavoro prestato oltre il normale orario lavorativo previsto dai vigenti contratti collettivi non rilevando la costanza, continuatività e ripetitività della prestazione di lavoro straordinario secondo turni prestabiliti, ma soltanto l'eventuale diversa disciplina del normale orario di lavoro contenuta nei contratti collettivi. (Conf 6286/81, mass n 417086; (Conf 6254/81, mass n 417066).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)