Sez. 3, Sentenza n. 26896 del 19/12/2014 (Rv. 633958 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Responsabilità civile - Danni causati da infiltrazioni - Azione di condanna volta ad eliminare le relative cause - Sopravvenuta carenza dell'interesse dell'attore a tale pronuncia - Pronuncia di accertamento della responsabilità delle infiltrazioni - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza - Ragioni.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Qualora l'attore abbia chiesto in modo inequivoco la condanna del convenuto ad eliminare le cause di alcune infiltrazioni, il giudice che verifichi il sopravvenuto venir meno del fenomeno infiltrativo, e con esso dell'interesse attoreo in ordine a tale domanda, è tenuto a dichiararne l'inammissibilità, senza poter emettere una pronuncia di accertamento della responsabilità del convenuto per le infiltrazioni, ricorrendo altrimenti un vizio di ultrapetizione per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto tale pronuncia di accertamento presuppone una specifica richiesta di parte e la sussistenza di un suo interesse, concreto ed attuale, non ricollegabile né alla liquidazione delle spese di lite, che deve avvenire sulla base del criterio di mera soccombenza virtuale, né alla proposizione di future azioni risarcitorie, la quale è meramente eventuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)