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Sez. 2, Sentenza n. 325 del 01/03/1966 Ud. (dep. 25/08/1966) Rv. 102410 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - INDULTO - OMESSA PRONUNZIA O DINIEGO DI APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - RICORRIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102410-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - INDULTO - OMESSA PRONUNZIA O DINIEGO DI APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - RICORRIBILITA - CONDIZIONI.*

L'omissione di pronuncia, da parte del giudice di cognizione, circa l'applicazione di un indulto, non puo costituire di per se stessa una causa di nullita della sentenza e, correlativamente, un motivo di ricorso per cassazione&una nullita deducibile come motivo di ricorso puo prospettarsi solo quando il giudice abbia erroneamente rifiutato e applicabile del beneficio richiesto, od abbia omesso del tutto di pronunciarsi in relazione ad una specifica istanza proposta dall'interessato, sia pure soltanto con le conclusioni formulate nel dibattimento di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)