Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente
Testo in vigore al
Art. 70
1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessita', il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
Art. 71
1. Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000.
2. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
Art. 72
1. Chiunque impedisce l'affissione di manifesti della pubblica autorita' concernenti le operazioni elettorali o impedisce la diffusione o l'affissione di stampe di propaganda elettorale, ovvero sottrae o distrugge manifesti o stampe destinati all'affissione o alla diffusione, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000.
2. Se il reato e' commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
Art. 73
1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, lista di elettori o di candidati, schede od altri atti dal presente decreto destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.
3. Se il fatto e' commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa da lire 10.000 a lire 20.000.
Art. 74
1. Nei casi indicati negli articoli 69 e 73, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da piu' persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena e' aumentata e sara', in ogni caso, non inferiore a tre anni.
2. Se la violenza o la minaccia e' fatta da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e' della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 20.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di recati, delle relative norme del Codice penale.
Art. 75
1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, e' punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 2000.
2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine del presidente non obbedisca, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2000.
Art. 76
1. Chi, essendo privato dell' esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, o assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi da il voto in piu' sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000.
2. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa.
3. Da lire 5000 a lire 20.000.
Art. 77
1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere, a un elettore non fisicamente impedito, di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 10.000.
2. Se il reato e' commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.
3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita' delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.
4. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, pieghi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.
5. Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.
6. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.
7. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 20.000.
8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.
Art. 78
1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.
2. Se la condanna colpisca il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilita e' pronunziati per un tempo non minore di cinque anni, e non superiore a dieci.
3. Il giudice puo' ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.
4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente decreto.
5. Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione della esecuzione della condanna, e alla non menzione della condanna nel Certificato del casellario giudiziario.
Art. 79
1. L'autorita' giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazioni dell'Assemblea, Costituente atti di elezioni contestate, dovra' ogni tre mesi informare la Presidenza dell'Assemblea stessa delle sue pronunzia definitive o indicare sommariamente i motivi, per i quali i giudizi non sono ancora definiti.
Titolo IX. Disposizioni finali.
Art. 80
1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono depositare presso il Ministero dell'interno, non oltre il sessantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le loro liste di candidati sia nei collegi circoscrizionali, sia nel collegio unico nazionale.
2. Tale deposito dev'essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o piu' dei dirigenti centrali del partito o del gruppo.
3. Il contrassegno dev'essere depositato in triplice esemplare. Il Ministero dell'interno nei tre giorni, successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarita'.
4. Qualora il contrassegno risulti identico o facilmente confondibile con altri, il Ministero invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.
Art. 81
1. Nessun deputato all'Assemblea Costituente puo' essere arrestato, all'infuori del caso di flagrante delitto, ne' sottoposto a procedimento penale, senza l'autorizzazione dell'Assemblea.
2. Nel caso di arresto in flagranza, l'Assemblea stessa decidera', entro dieci giorni, se esso dovra' essere mantenuto.
3. Nessun deputato puo' essere sottoposto a fermo di polizia e a perquisizione personale o domiciliare.
Art. 82
1. A ciascun deputato viene corrisposta, a decorrere dal giorno in cui entra in funzione, una somma mensile a titolo di indennita'.
2. Non e' ammessa rinunzia o cessione dell'indennita' e non ne e' consentito il sequestro ne' il pignoramento.
Art. 83
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente decreto.
Art. 84
1. L'elettore, che non abbia esercitato il diritto di voto, deve darne giustificazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, entro quindici, giorni dalla scadenza del termine previsto, dal terzultimo comma dell'art. 56, per il deposito dell'estratto delle liste elettorali delle sezioni.
2. Il sindaco, valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio del voto, procede alla compilazione dell'elenco degli astenuti, agli effetti, del penultimo comma dell'art. 1, escludendone in ogni caso:
1) i ministri di qualsiasi culto;
2) i candidati in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono iscritti come elettori;
3) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutto il giorno delle elezioni, in una localita' distante piu' di trenta chilometri dal luogo di votazione in conseguenza:
a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione delle liste elettorali del comune in cui sono iscritti;
b) di obblighi di servizio civile o militare;
c) di necessita' inerenti alla propria professione, arte o mestiere;
d) di altri gravi motivi;
4) coloro che siano stati impediti dall'esercitare il diritto di voto da malattia o da altra causa di forza maggiore.
3. La pubblicazione dell'elenco nell'albo comunale vale come notificazione personale.
4. Contro l'inclusione nell'elenco degli astenuti, gli interessati possono ricorrere, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, al prefetto, che decide con proprio decreto.
5. Contro il decreto del prefetto non e' ammesso alcuni reclamo ne' in via amministrativa, ne' in via giurisdizionale.
Art. 85
1. Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - NENNI - ROMITA -
CIANCA - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO
- CORBINO - BROSIO - DE COURTEN
- CEVOLOTTO - MOLE' - CATTANI -
GULLO - LOMBARDI - SCELBA -
GRONCHI - BARBARESCHI - BRACCI
- GASPAROTTO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 marzo 1946.
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 36. - FRASCA