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Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 15/02/2012 Ud. (dep. 13/03/2012) Rv. 252252 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Ritenute previdenziali ed assistenziali - Soggetto dichiarato fallito - Causa di non punibilità - Sollecito al curatore a versare le somme dovute all'Istituto previdenziale - Onere del fallito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252252-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

Il legale rappresentante di una società dichiarata fallita può beneficiare della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638), qualora dimostri di aver sollecitato il curatore al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute all'Istituto previdenziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)