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Approvazione del regolamento generale per l'attuazione del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno

Testo in vigore al

Art. 43

1. Per il trattamento di quiescenza del personale delle Camere che sara' assunto posteriormente alla pubblicazione del presente regolamento sono ammesse soltanto quelle forme di assicurazione che prevedono anche casi di morte. Il Ministero dell'economia nazionale puo' consentire che sia derogato da tale norma solo per quegli impiegati o salariati per i quali l'Istituto nazionale delle assicurazioni rifiuti la stipulazione di contratti per le forme di assicurazione suindicate. In questi casi possono essere ammesse altre forme di assicurazione, autorizzate preventivamente dal Ministero dell'economia nazionale.

2. Le polizze di assicurazione per il personale debbono essere vincolate a favore delle rispettive Camere che provvederanno allo svincolo all'atto della cessazione dal servizio dell'impiegato o salariato assicurato.

3. Qualora un impiegato o salariato, che non sia stato assunto a tempo determinato, continui a prestare servizio presso la Camera, con il consenso della Camera stessa, dopo la scadenza del termine massimo previsto per il collocamento a riposo, ma prima della scadenza della polizza di assicurazione, la Camera e' tenuta a provvedere al pagamento della quota di premio a suo carico fino alla cessazione del servizio o alla scadenza del contratto di assicurazione.

4. Qualora invece la scadenza della polizza di assicurazione avvenga prima del compimento del termine massimo previsto per il collocamento a riposo, a detta scadenza la Camera provvede allo svincolo della polizza a favore dell'impiegato o salariato ed alla stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione.

5. Per il personale delle Camere che, all'atto dell'assunzione in servizio, abbia gia' in corso un contratto di assicurazione, la validita' del contratto stesso agli effetti dell'obbligo sancito dall'art. 47 del R. decreto-legge e' ammessa. In questo caso deve pero' provvedersi al vincolo a favore della Camera ed alla eventuale necessaria integrazione del trattamento di quiescenza considerato dal contratto stesso in relazione al posto occupato dal personale assunto.

6. Nessun contratto di assicurazione per il personale delle Camere puo' essere stipulato prima che sia decorso il periodo di esperimento previsto dal bando di concorso o dal regolamento per il personale.

7. I beneficiari della polizza di assicurazione non possono essere che l'assicurato ed i suoi legittimi eredi.

8. Il Consiglio camerale puo' pero' consentire, a richiesta dell'impiegato o salariato, ed in caso di particolari situazioni di famiglia, che si deroghi da tale norma.

9. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per il personale assicurato presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali salve le particolari disposizioni che regolano dette assicurazioni.

Art. 44

1. Il regolamento per il personale di ciascuna Camera deve tenere le norme che regolano i rapporti del personale con la Camera stessa sia per lo stato giuridico, sia per il trattamento economico e di quiescenza sia per le funzioni ad esso demandate.

2. Nello stesso regolamento puo' essere stabilito che le condizioni per l'assunzione di personale a tempo determinato, vengano fissate di volta in volta in sede di deliberazione del provvedimento relativo all'assunzione stessa.

3. I regolamenti del personale e i bandi di concorso stabiliranno anche i limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi. Per i concorrenti ex-combattenti i limiti massimi di eta' debbono essere elevati di 5 anni. Per i concorrenti che appartengano al personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato o delle altre Camere di commercio i limiti massimi di eta' debbono essere elevati di 10 anni.

4. Debbono altresi' applicarsi agli impiegati camerali ex-combattenti le disposizioni di legge relative agli impiegati dello Stato ex-combattenti per l'abbreviazione del periodo di servizio utile agli effetti del trattamento di quiescenza e per l'abbreviazione dei periodi per gli aumenti periodici dello stipendio.

5. L'applicazione di tali disposizioni deve essere estesa anche al personale ex-combattente in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Capo VI. Patrimonio e tributi.

Art. 45

1. I beni formanti il patrimonio di ciascuna Camera di commercio e industria sono inventariati in appositi registri.

2. L'inventario dei beni immobili indica:

  1. a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualita' e
    gli estremi catastali;

  2. b) i titoli di provenienza;

  3. c) l'estimo o il reddito imponibile, il reddito lordo annuale
    medio dell'ultimo decennio ed il valore approssimativo;

  4. d) l'uso speciale cui sono destinati.

3. I diritti di servitu', le azioni attive e passive, considerati per l'art. 415 del Codice civile come beni immobili, sono annotati dopo le suddette indicazioni, o separatamente quando non riguardino immobili appartenenti alla Camera.

4. L'inventario dei beni mobili contiene:

  1. a) la designazione dei locali in cui i beni si trovano;

  2. b) la loro numerazione secondo la natura e lo stato di
    conservazione;

  3. c) il valore loro attribuito.

5. I diritti e le azioni che per l'art. 418 del Codice civile sono considerati come beni mobili, sono descritti a parte nello stesso registro.

6. Tutti gli aumenti e le diminuzioni, che avvengono nella consistenza e nel valore dei beni, sono registrati nell'inventario e specificatamente annotati nell'allegato a corredo della situazione patrimoniale a fine d'esercizio.

7. Gli oggetti mobili a qualunque categoria appartengano devono essere dati in consegna, con speciale verbale, al Segretario o ad altro impiegato che ne sara' responsabile.

8. I fabbricati ed il mobilio devono essere assicurati contro i danni dell'incendio.

Art. 46

1. Le Camere di commercio non possono acquistare beni immobili che non siano necessari agli scopi indicati dal R. decreto-legge.

2. Tali acquisti sono autorizzati con Decreto Reale promosso dal Ministero dell'economia nazionale ai termini della legge 5 giugno 1850, n. 1037.

3. I titoli di proprieta' della Camera devono essere ad essa intestati e depositati presso l'Istituto di credito o l'esattore incaricato del servizio di cassa, a termini dell'art. 57 del predetto R.
decreto-legge.

Art. 47

1. Le rendite patrimoniali devono essere destinate a sgravio delle imposte e delle tasse e solo in casi eccezionali, con l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, possono essere destinate a servizi determinati di natura commerciale o industriale, che non rivestano carattere di speculazione.

Art. 48

1. Salve le esclusioni dall'applicazione dell'imposta sui commercianti temporanei o girovaghi che potranno essere stabilite nei regolamenti deliberati dalle Camere e approvati dal Ministero, sono in ogni caso esenti:

  1. a) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

  2. b) gli esercizi dove si effettuano le vendite a scopo esclusivo di beneficenza.

2. Ciascuna Camera potra' stabilire, in sede di determinazione delle tariffe, che la corresponsione dell'imposta sia fatta sotto forma di abbonamento annuo.

Art. 49

1. Agli effetti del primo comma dell'art. 52 del R. decreto-legge, nel decreto che istituisce l'imposta camerale, i redditi minimi esenti da tributo sono determinati distintamente per:

  1. a) i redditi inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile o accertati direttamente dai Comuni o dalle Camere a norma
    dell'art. 5 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, e dal
    citato art. 52 settimo comma;

  2. b) i redditi colpiti con la tassa di patente di cui all'articolo 8 del citato R. decreto n. 2538.

2. Nel decreto ministeriale di cui al secondo comma del citato art. 52 la misura dell'imposta e' indicata con una aliquota proporzionale, prendendo per base L. 100 di reddito netto per i redditi di cui alla lettera a) e con una o piu' aliquote fisse per i redditi di cui alla lettera b); queste ultime non debbono superare l'ammontare dell'imposta dovuta per i redditi minimi tassabili compresi nella lettera a).

Art. 50

1. Per l'applicazione dell'imposta camerale di cui all'art. 52 del R. decreto legge, gli Uffici distrettuali delle imposte sono tenuti a rilasciare, su richiesta ed a spese delle Camere interessate, per ciascuno dei Comuni compresi in ogni circoscrizione, l'estratto dei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per i redditi inscritti in categoria B con esclusione di quelli delle aziende agrarie contemplate dal R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16 e nel gruppo XXVI della categoria C (esclusi i viaggiatori di commercio e gli interpreti), superiori al reddito minimo esente di cui alla lettera a) del precedente articolo.

2. Parimenti i Comuni sono tenuti a rilasciare alle Camere gli estratti dei ruoli da essi compilati per l'applicazione dell'imposta sui redditi delle industrie, commerci, arti e professioni. Tali estratti debbono comprendere soltanto i redditi accertati direttamente dai Comuni a norma dell'art. 5, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538 in misura superiore al reddito minimo esente alla lettera a) del precedente articolo.

3. I Comuni sono inoltre tenuti a rilasciare alle Camere gli estratti dei ruoli da essi compilati per l'applicazione della tassa di patente. In detti estratti debbono essere compresi tutti i redditi superiori al reddito minimo esente di cui alla lettera b) del precedente articolo.

4. Tanto gli uffici distrettuali delle imposte quanto i Comuni debbono provvedere al rilascio degli estratti dei ruoli entro un mese dalla data della richiesta della Camera.

Art. 51

1. Le camere provvedono alla formazione dei ruoli della imposta entro i termini indicati, per ciascuna di esse, nel rispettivo regolamento, comprendendo nei ruoli stessi:

  1. 1° i redditi inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile superiori al minimo esente di cui alla lettera a) del
    precedente art. 49; a questi redditi deve essere applicata
    l'aliquota d'imposta camerale relativa all'anno al quale i
    ruoli dell'imposta di ricchezza mobile si riferiscono;

  2. 2° i redditi accertati direttamente dai Comuni a norma dell'art. 5 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538 superiori al minimo
    esente di cui alla lettera a) dello stesso art. 49; la
    tassazione di questi redditi deve essere fatta come per i
    redditi di cui al n. 1;

  3. 3° i redditi colpiti con la tassa di patente di cui all'art. 8 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, superiori al
    minimo esente di cui alla lettera b) dell'art. 49 che non siano compresi fra quelli di cui al n. 1; la tassazione di questi
    redditi deve essere fatta in base alle aliquote fisse di cui
    al medesimo art. 49 relative all'anno al quale i redditi
    stessi si riferiscono.

2. Quando le Camere provvedono direttamente, a norma del terzultimo comma dell'art. 52 del R. decreto-legge, alla valutazione dei redditi delle aziende esenti dall'imposta di ricchezza mobile, per tali redditi deve essere formata la matricola dell'imposta camerale la quale dovra' pubblicarsi per non meno di dieci giorni nell'albo della Camera.

3. Le nuove inscrizioni nella matricola e le variazioni in piu' dei redditi in confronto all'anno precedente sono notificate entro lo stesso termine agli interessati per mezzo del messo comunale.

4. Decorso il termine per i ricorsi contro le risultanze della matricola, la Giunta camerale compila in base alla matricola il ruolo speciale dei redditi accertati direttamente dalla Camera comprendendovi le partite non contestate o definite.

5. Contro le risultanze di detto ruolo e' ammesso il ricorso al Consiglio camerale soltanto per la inscrizione di partite contestate e non definite, per omissione della prescritta notificazione o per errore materiale.

6. Nei ruoli dell'imposta camerale deve essere indicato per ogni articolo iscritto il riferimento al corrispondente articolo dei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, della imposta sulle industrie o della tassa di patente.

7. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dei ruoli la Camera li trasmette al Prefetto che dopo avere accertato che i ruoli stessi sono stati regolarmente approvati, che sono state applicate le aliquote dell'imposta stabilite nel decreto ministeriale di cui al secondo comma dell'art. 52 del R. decreto-legge e che sono stati esentati dall'imposta i redditi minimi esenti a norma del primo comma di detto articolo, li rende esecutivi e li restituisce, entro quindici giorni dal ricevimento, alla Camera di commercio, la quale li invia ai Sindaci dei Comuni per la prescritta pubblicazione,

8. Questa deve essere fatta mediante il deposito dei ruoli nell'ufficio comunale e l'affissione nell'albo pretorio di un avviso del Sindaco annunciante il deposito medesimo.

9. Scaduto il termine della pubblicazione, i ruoli, con il referto dell'avvenuta pubblicazione, sono restituiti dai Comuni alla Camera di commercio la quale, direttamente o con il tramite dei Sindaci, li trasmette per la riscossione agli esattori.

Art. 52

1. Gli sgravi ed i rimborsi dell'imposta camerale sono deliberati dalla Giunta della Camera.

Capo VII. Amministrazione.

Sezione I. Bilancio di previsione, entrate, spese, pagamenti, residui.

Art. 53

1. Le Camere compilano il bilancio preventivo, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale, quella del fondo pensioni o di previdenza eventualmente esistente, quella relativa al trattamento di quiescenza e la situazione dei proventi delle pene pecuniarie di cui all'art. 70 ultimo comma del R. decreto-legge, secondo i moduli allegati al presente regolamento.

Art. 54

1. Il Consiglio camerale, non oltre la prima meta' d'ottobre delibera sul bilancio di previsione per l'esercizio seguente.

2. Almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio nella quale il bilancio di previsione dovra' discutersi, deve essere inviato al domicilio di ciascun Consigliere copia del progetto del bilancio e della relativa relazione predisposti dalla Giunta camerale.

3. Insieme al bilancio di previsione le Camere deliberano sulle aliquote di imposta camerale da applicarsi per l'esercizio seguente.

4. Tali aliquote non possono superare il limite massimo di cui al primo comma dell'art. 52 del R. decreto legge e debbono essere commisurate al fabbisogno risultante dalla differenza fra l'ammontare previsto delle spese e l'ammontare previsto delle entrate, esclusa l'imposta camerale.

Art. 55

1. L'avanzo di gestione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dalla Camera deve essere destinato anzitutto alla estinzione di passivita' patrimoniali

2. In mancanza di passivita' patrimoniali esso puo' essere destinato a scopi di natura straordinaria e transitoria.

3. Qualora non vi siano passivita' patrimoniali o scopi di natura straordinaria e transitoria, l'avanzo di gestione puo' essere destinato a far fronte alle spese ordinarie della Camera.

4. A queste regole non si puo' derogare che in casi assolutamente eccezionali con l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale.

5. In tutti i casi l'avanzo deve essere inscritto nella parte entrata del bilancio di previsione.

6. Il disavanzo di gestione deve essere inscritto nella parte spesa dello stesso bilancio.

Art. 56

1. Tutte le entrate debbono essere inscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna detrazione per spese di riscossione o di altra natura.

2. Parimenti le spese debbono figurare in bilancio per intero e senza essere diminuite di qualsiasi entrata.

Art. 57

1. Al bilancio che la Camera invia al Ministero per l'approvazione debbono essere allegati gli elenchi nominativi del personale della Camera in servizio e pensionato con l'indicazione degli assegni da ciascuno goduti, distinti secondo la specie (stipendio, aumenti periodici, ecc.), delle date di nomina e dell'ultima promozione.

Art. 58

1. Gli stanziamenti di bilancio per le aziende speciali debbono essere fatti in capitoli distinti per ogni azienda.

2. Tali stanziamenti debbono essere sviluppati con speciali allegati al bilancio.

Art. 59

1. Per ottenere l'approvazione del Ministero, ai sensi del 1° comma dell'articolo 60 del R. decreto-legge, la Camera deve dimostrare la necessita' della spesa e la disponibilita' dei mezzi finanziari per provvedervi, ordinari o straordinari.

2. La Camera con deliberazione motivata della Giunta camerale puo' trasportare fondi da un articolo ad altro dello stesso capitolo.

3. Agli effetti dei tre ultimi comma dell'art. 60 del R. decreto-legge, alle deliberazioni camerali soggette alla approvazione del Ministero dell'economia nazionale deve essere allegato, a cura della Camera di commercio, un modulo di ricevuta che dal Ministero stesso sara' restituito alla Camera con l'indicazione del numero e della data di protocollo di arrivo.

Art. 60

1. Qualora nel corso dell'esercizio si accertino entrate maggiori di quelle previste in bilancio, la Camera puo' deliberare le corrispondenti variazioni nei relativi capitoli dell'entrata e destinare le maggiori entrate ad estinzione di eventuali passivita' patrimoniali ed in mancanza di esse a spese di natura straordinaria e transitoria dello stesso esercizio accrescendo gli stanziamenti dei capitoli della spesa. Tali deliberazioni sono di competenza della Giunta camerale e sono soggette all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 61

1. Per provvedere a spese non contemplate in bilancio o alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio medesimo e' inscritto in un unico capitolo, un'adeguata somma con la denominazione: «Fondo di riserva».

2. I prelevamenti da tale fondo saranno fatti con deliberazione del Consiglio camerale da approvarsi dal Ministero.

3. Quando trattisi di casi di improrogabile urgenza la Giunta camerale puo' effettuare sotto la diretta sua responsabilita' prelevamenti, salvo a chiederne immediatamente ratifica al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 62

1. Le spese vengono ordinate dal Presidente o da chi ne fa le veci, in conformita' del bilancio e delle deliberazioni della Camera.

Art. 63

1. Il pagamento di qualsiasi spesa dev'essere fatto in base a regolari mandati, firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci e dal Segretario, e staccati da bollettari a madre e figlia debitamente numerati.

2. Salve le eccezioni indicate nel successivo art. 66 i pagamenti sono eseguiti esclusivamente dall'Istituto di credito o dall'esattore incaricato del servizio di cassa.