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Sez. 2, Sentenza n. 4518 del 28/03/2001 (Rv. 545267 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE | Attribuzione per intero ad un condividente - Conguaglio in danaro - Determinazione - Momento rilevante - Operazioni divisionali - Immobili non divisibili.
Stato
decisa il 2001-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545267-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE

Il conguaglio in danaro che ai sensi dell'art. 720 cod. civ. deve essere riconosciuto al condividente nel caso di attribuzione dell'intero bene indivisibile ad altro condividente, esprime l'equivalente economico della quota di tale bene e deve, pertanto, essere determinato, con riferimento al valore del bene stesso, al momento della conclusione del relativo giudizio di divisione anche in mancanza di espressa richiesta in tale senso, trattandosi di credito di valore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)