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Sez. L, Sentenza n. 585 del 22/01/1987 (Rv. 450308 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - TUTELA REALE DEL LAVORATORE LICENZIATO - CONDIZIONI - APPLICABILITÀ DELL'ART. 35 DELLO STATUTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450308-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - TUTELA REALE DEL LAVORATORE LICENZIATO - CONDIZIONI - APPLICABILITÀ DELL'ART. 35 DELLO STATUTO - LIMITI.*

La tutela cosiddetta reale, accordata al lavoratore licenziato dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, trova applicazione, ai sensi del successivo art. 35, per le imprese industriali e commerciali che in ciascuna Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo, ovvero nell'ambito dello stesso comune, occupino più di quindici dipendenti, nonché per le imprese agricole che occupino più di cinque dipendenti (sia pure soltanto nello stesso ambito territoriale), quale che sia la loro dimensione complessiva. (Conf 222/86, mass n 443861).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)