Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28561 del 23/12/2011 (Rv. 620888 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Periodo feriale - Imprese assoggettabili o assoggettate a liquidazione coatta amministrativa - Dichiarazione dello stato di insolvenza - Cause relative - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Inapplicabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Nell'espressione "cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti", contenuta nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che indica gli affari esclusi dalla sospensione dei termini processuali in periodo feriale disposta dall'art. 1 della stessa legge n. 742 del 1969, sono comprese anche le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza per le imprese assoggettabili o assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, alle quali perciò non si applica la predetta sospensione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)