Sez. L, Sentenza n. 61 del 08/01/1987 (Rv. 449865 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO RELATIVO DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO RELATIVO DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
In tema di Determinazione della base imponibile ai fini contributivi, qualora i lavoratori partecipino alle spese del servizio di mensa aziendale, di cui usufruiscano, non sussiste per il datore di lavoro il relativo Obbligo di corrispondere i contributi per le assicurazioni obbligatorie soltanto se quest'ultimo vince sia la presunzione del carattere oneroso di tale dazione in natura, provando la non dipendenza dell'erogazione dal rapporto di lavoro, sia la presunzione connessa al valore convenzionale attribuito ai pasti con apposito decreto ministeriale (ex artt. 29 T.U. 30 maggio 1955 n. 797 e 30 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124), provando l'equivalenza reale del costo dei pasti forniti e del prezzo pagato dei dipendenti, senza che rilevi la facoltatività dell'utilizzazione del servizio e la mancata previsione di una indennità sostitutiva. (Conf 4230/86, mass n 447003).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 29, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)