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Sez. 2, Ordinanza n. 20872 del 19/06/2026 (Rv. 679290-01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Misura dell'indennizzo ex art. 2 bis della l. n. 89 del 2001 - Limite massimo - Criteri di determinazione - Giudizio presupposto - Valore della causa - Interessi - Inclusione - Spese legali - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679290-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, il limite quantitativo dell'indennizzo, previsto dall'art. 2 bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001, va determinato sulla base del valore della vicenda oggetto del giudizio presupposto, includendovi gli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito, ma non le spese legali in esso sostenute che, pur gravando sulla parte perché funzionali all'esercizio dell'azione, non rientrano nell'oggetto della causa.

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)