Sez. 5 - , Sentenza n. 27632 del 30/05/2019 Ud. (dep. 20/06/2019) Rv. 276519 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Aggravante ad effetto speciale contestata, ma ignorata dal giudice - Rilevanza ai fini del computo del termine di prescrizione - Insussistenza - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
La mera contestazione dell'aggravante ad effetto speciale non vale a prolungare il termine di prescrizione del reato, ove questa non sia stata ritenuta in sentenza. (Fattispecie in tema di falso in atto pubblico nella quale il giudice di merito, pur non escludendo espressamente l'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., non l'aveva menzionata nella motivazione e nel dispositivo, né l'aveva considerata nella determinazione del trattamento sanzionatorio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)