Sez. 1 - , Sentenza n. 1523 del 05/11/2018 Ud. (dep. 14/01/2019) Rv. 274794 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Reato di molestia - Reiterazione della condotta tipica - Configurabilità - Esclusione - Motivazione implicita - Sufficienza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può trovare applicazione in relazione al reato di molestia ex art. 660 cod. pen. nel caso di reiterazione della condotta tipica (nella specie, pedinamento della persona offesa), senza necessità di esplicita motivazione sul punto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)