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Sez. 1, Sentenza n. 704 del 04/04/1962 (Rv. 251121 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - DEL GIUDIZIO INTERROTTO - PROSECUZIONE NELLA STESSA FASE IN CUI E INTERVENUTA L'INTERRUZIONE - INTERRUZIONE SUCCESSIVA ALLA RIEMISSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - RIPRESA DEL GIUDIZIO ALL'UDIENZA COLLEGIALE - PRECEDENTI CONCLUSIONI - SONO FATTE PROPRIE DAL SOGGETTO COSTITUITOSI IN LUOGO DELLA PARTE NEI CUI CONFRONTI SI E VERIFICATO L'EVENTO INTERRUTTIVO.*
Stato
decisa il 1962-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251121-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - DEL GIUDIZIO INTERROTTO - PROSECUZIONE NELLA STESSA FASE IN CUI E INTERVENUTA L'INTERRUZIONE - INTERRUZIONE SUCCESSIVA ALLA RIEMISSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - RIPRESA DEL GIUDIZIO ALL'UDIENZA COLLEGIALE - PRECEDENTI CONCLUSIONI - SONO FATTE PROPRIE DAL SOGGETTO COSTITUITOSI IN LUOGO DELLA PARTE NEI CUI CONFRONTI SI E VERIFICATO L'EVENTO INTERRUTTIVO.*

Il processo interrotto riprende il suo corso in quella stessa fase processuale alla quale e pervenuto al momento dell'interruzione, cioe davanti al giudice istruttore o davanti al collegio, a seconda che l'interruzione si sia verificata prima o dopo la rimessione della causa all'udienza collegiale. Allorche, dunque, il processo venga interrotto dopo la rimessione della causa al collegio, la Costituzione delle nuove parti, per la prosecuzione del processo medesimo, non puo avvenire che all'udienza collegialè con che viene conciliata la esigenza del ripristino della legittimita del contraddittorio, a seguito dell'interruzione, con l'altra che non sia posta nel nulla tutta l'attivita processuale ritualmente esplicata fino all'evento interruttivo. Pertanto, rimanendo valida tutta l'attivita processuale, ritualmente svolta fino all'interruzione del processo, onde solo da quel momento riprende il suo corso di rapporto processuale soggettivamente modificato, il nuovo soggetto, che subentra, in tale rapporto, alla parte costituita, riguardo alla quale si e verificato l'evento interruttivo (morte o perdita della capacita di stare in giudizio), fa propria tutta l'attivita processuale svolta dalla parte stessa, ivi comprese (ove l'interruzione avvenga nella fase collegiale) le gia precisate conclusioni. (V 1804/61, 357/60, 3366/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)