Disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico valore
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ferma restando la procedura stabilita per l'annullamento dei crediti dello Stato dagli articoli 265 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il Ministro per le finanze e gli intendenti di finanza, secondo la rispettiva competenza, possono provvedere all'annullamento dei crediti medesimi mediante decreti cumulativi, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.
Art. 2
1. I crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 riconosciuti di dubbia e difficile esazione e non potuti riscuotere malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi e giudiziari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sono annullati, per ogni esercizio finanziario, con un decreto delle competenti autorita' amministrative, da registrarsi alla Corte dei conti.
Art. 3
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge s'intendono estinti:
a) i crediti dello Stato maturati a tutto l'esercizio 1945-46, per i quali sia gia' intervenuto il provvedimento di annullamento per assoluta inesigibilita' alla data di entrata in vigore predetta;
b) i crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 per sorte capitale, di dubbia e difficile esazione, gia' iscritti alla contabilita' demaniale ai sensi del penultimo comma dell'art. 263 e del primo comma dell'art. 264 del regolamento suindicato;
c) i crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 gia' maturati che dall'intendente di finanza, competente per territorio, siano riconosciuti di dubbia e difficile esazione. Il riconoscimento deve essere fatto in base agli elementi forniti dalle Amministrazioni interessate ed a quelli eventualmente in possesso dello stesso intendente.
Art. 4
1. La presente legge non si applica alle pene pecuniarie della multa e dell'ammenda, previste dal Codice penale e da leggi speciali, ed ai debiti di imposte per i quali rimangono ferme le relative norme di riscossione.
Art. 5
1. Nulla e' innovato alle disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e nel decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 715, concernenti l'annullamento dei debiti di qualsiasi natura lasciati insoluti dai sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica che cessino o che abbiano cessato dal servizio senza diritto ad alcun assegno a carico dello Stato, nonche' alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 534, relativo alla sistemazione di crediti di dubbia e difficile esazione di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1955
GRONCHI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO