Approvazione dello statuto della Regione siciliana
Testo in vigore al
Titolo II. Funzioni degli organi regionali.
Sezione I. Funzioni dell'Assemblea regionale.
Art. 11
1. L'Assemblea regionale e' convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno
venti Deputati
Art. 12
1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali.
2. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.
3. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal governo regionale.
Art. 13
1. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.
2. Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 29, comma 2, e pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale della Regione".
3. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo, diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.
Art. 14
1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attivita' commerciali;
f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d' Interesse nazionale;
i) pesca e caccia;
m) pubblica beneficenza ed opere pie;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichita' e delle opere artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilita'.
Art. 15
1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.
2. L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della piu' ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
3. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione ha legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.
Art. 16
1. L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sara' regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.
Art. 17
1. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale puo', al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:
a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
b) igiene e sanita' pubblica;
c) assistenza sanitaria;
d) istruzione media e universitaria;
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e de risparmio;
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
g) annona;
h) assunzione di pubblici servizi;
i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.
Art. 18
1. L'Assemblea regionale puo' emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenze degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.
Art. 19
1. L'Assemblea regionale, non piu' tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regione le.
2. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.
3. All'approvazione della stessa Assemblea e' pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.
Sezione II. Funzioni del Presidente e della Giunta regionale.
Art. 20
1. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2; 19 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attivita' amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.
2. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.
Art. 21
1. Il Presidente e' Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.
2. Egli rappresenta altresi' nella Regione, il Governo dello. Stato, che puo' tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.
3. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.
Art. 22
1. La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione del servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.
Titolo III. Organi giurisdizionali.
Art. 23
1. Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.
2. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte del conti svolgeranno altresi' le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.
3. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.
4. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.
Art. 24
1. E' istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale nominato in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.
2. Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.
3. L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte e' ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.
Art. 25
1. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalita':
a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.
Art. 26
1. L'Alta Corte giudica pure del reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.
Art. 27
1. Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.
Art. 28
1. Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni puo' impugnarle davanti l'Alta Corte.
Art. 29
1. L'Alta Corte decide sulle impugnazione entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.
2. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Art. 30
1. Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalita' davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.
Titolo IV. Polizia.
Art. 31
1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo, regionale. Il Presidente della Regione puo' chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato.
2. Tuttavia il Governo dello Stato potra' assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.
3. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.
4. Il Governo regionale puo' organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.