Codici penali militari di pace e di guerra
Testo in vigore al
Art. 113 Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo
1. Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
2. La stessa pena si applica al comandante di una o piu' navi militari, o di uno o piu' aeromobili militari, il quale, fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorche' non nazionali, l'assistenza o la protezione, che era in grado di dare.
3. La condanna importa la rimozione.
Art. 114 Usurpazione di comando
1. Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, e' punito con la reclusione militare da due a quindici anni.
2. Se il comando indebitamente assunto e' ritenuto contro l'ordine dei capi, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
3. Se il fatto e' commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena e' aumentata.
4. In ogni caso, se il fatto ha compromesso l'esito di una operazione militare, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto.
Art. 115 Movimento arbitrario di forze militari
1. Il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessita', ordina un movimento di forze militari, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
Art. 116 Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso
1. Il comandante di una spedizione militare, che, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, lo apre in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo apre, e' punito, se dal fatto e' derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
2. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.
Art. 117 Omessa esecuzione di un incarico
1. Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
2. La condanna importa la rimozione.
3. Se l'incarico non e' eseguito per negligenza, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
Sezione II. Dell'abbandono di posto e della violazione di consegna
Art. 118 Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta
1. Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
2. La reclusione militare e' da uno a cinque anni, se il fatto e' commesso:
1° nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;
2° a bordo di una nave o di un aeromobile;
3° in qualsiasi circostanza di grave pericolo.
3. In ogni caso, se dal fatto e' derivato grave danno, la pena e' della reclusione militare da sette a quindici anni.
Art. 119 Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta
1. Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, si addormenta, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
2. Se dal fatto e' derivato grave danno, la pena e' della reclusione militare fino a due anni.
Art. 120 Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio
1. Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
2. Se il colpevole e' il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena e' aumentata.
Art. 121 Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso
1. Il comandante della scorta di un convoglio, che l'abbandona, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
2. Se egli, per colpa, rimane separato da tutto o parte del convoglio, la pena e' della reclusione militare fino a due anni.
Art. 122 Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata
1. Il militare, che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde o deteriora, o la rende, in tutto o in parte, inservibile, e' punito, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni.32
Art. 123 Omessa presentazione in servizio
1. Il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui e' stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
2. La stessa pena si applica al militare appartenente a un corpo militare volontario, il quale, chiamato a prestare servizio, non si presenta ad assumerlo, senza giustificato motivo.
Art. 124 Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso
1. Nel caso di spedizione o altra operazione militare, il comandante di una parte delle forze militari, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore, o comunque da giustificato motivo, a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel piu' breve tempo possibile, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
2. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
3. Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti suindicati.
Sezione III. Della violazione di doveri inerenti a speciali servizi
Art. 125 Inosservanza di istruzioni ricevute
1. L'ufficiale incaricato di una missione o di una spedizione od operazione militare, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, e' punito, se il fatto ha pregiudicato l'esito della missione, spedizione od operazione, con la reclusione militare fino a tre anni.
2. La condanna importa la rimozione.
3. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a sei mesi.
Art. 126 Militare custode che cagiona per colpa l'evasione di persona arrestata o detenuta
1. Il militare, incaricato della custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato soggetto alla giurisdizione militare, il quale ne cagiona, per colpa, l'evasione, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
2. Il colpevole non e' punibile, se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di questa all'Autorita'.
Art. 127 Divulgazione di notizie segrete o riservate
1. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, il militare, che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
2. Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorita' competente, si applica la reclusione militare fino a due anni.
3. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
Art. 128 Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione del contenuto di comunicazioni
1. Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o altro dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, o che rivela il contenuto di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, conosciuto da lui per ragione del suo ufficio o servizio, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
2. Alla stessa pena soggiace il militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio.
3. Il militare, che omette per colpa di custodire, consegnare o trasmettere al destinatario, a cui era diretto, l'ordine o altro dispaccio, o la comunicazione, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
Art. 129 Violazione o sottrazione di corrispondenza, commessa da militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare
1. Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, abusando di tale qualita', prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa o di altro piego chiuso o pacco, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, o altro piego chiuso o pacco, ovvero, in tutto o in parte, li distrugge o sopprime, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
2. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza o di un piego chiuso o pacco, si applica, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
3. Le disposizioni precedenti si applicano anche al militare incaricato del recapito della corrispondenza, il quale commette alcuno dei fatti suindicati. Tuttavia, la pena e' diminuita.
4. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per corrispondenza s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica.
Art. 130 Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare
1. Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, avendo notizia, in questa sua qualita', del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione e' interceduta, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Art. 131 Circostanza aggravante
1. Se da alcuno dei fatti indicati nei tre articoli precedenti e' derivato nocumento al servizio militare, la pena, e' aumentata.
Art. 132 Inadempienza nelle somministrazioni militari
1. Il militare, che, essendo obbligato, per ragione di ufficio o servizio, a provvedere all'approvvigionamento o a somministrazioni di viveri o di altre cose necessarie ad alcuno dei servizi militari, li fa mancare, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
2. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
Art. 133 Requisizione arbitraria
1. Il militare, che procede a requisizione senza averne la facolta', e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
2. Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a cinque anni.