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Sez. U, Sentenza n. 1771 del 25/01/2013 (Rv. 624897 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Deposito del fascicolo delle indagini e richieste del Procuratore generale - Comunicazione all'incolpato e sua facoltà di prenderne visione ed estrarne copia - Possibilità di deposito di memoria difensiva - Sussistenza - Sufficienza per esercizio del diritto di difesa e contraddittorio - Configurabilità - Comunicazione della data dell'udienza camerale per la decisione su richiesta di non luogo a procedere - Necessità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624897-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In base ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 17 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la comunicazione all'incolpato dell'avvenuto deposito del fascicolo delle indagini effettuate dal P.G. e delle sue richieste conclusive, con facoltà per il primo di prenderne visione ed estrarne copia ai fini della presentazione di una memoria difensiva, è idonea ad assicurare i diritti di contraddittorio e di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost., così escludendosi la necessità di comunicazione all'incolpato anche della data dell'udienza camerale per la decisione sulla richiesta di non luogo a procedere. Considerata, altresì, la peculiare configurazione monofasica del giudizio disciplinare a carico dei magistrati, in cui la disamina delle risultanze accusatorie offerte dal P.G. è affidata ad un unico organo, sebbene possa svolgersi in momenti successivi, il provvedimento con cui la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, all'esito della predetta udienza camerale, rigetti la richiesta di non luogo a procedere, con conseguente obbligo per il citato Procuratore di formulare l'incolpazione (ove non vi abbia già provveduto), ha natura solo interlocutoria, rimettendo all'udienza pubblica la definitiva decisione, sicchè è a quest'ultima udienza che viene differito l'esercizio di difesa e contraddittorio dell'incolpato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 17 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)