Sez. 4, Sentenza n. 9933 del 23/06/1988 Ud. (dep. 13/10/1988) Rv. 179385 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - ELEMENTI COSTITUENTI LA FATTISPECIE - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CASO DI SPECIE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - ELEMENTI COSTITUENTI LA FATTISPECIE - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CASO DI SPECIE.*
La cognizione e la valutazione degli elementi, in linea di fatto, sui quali si Forma e si fonda la prova circa la verificazione - o non verificazione - di un dato fatto-effetto integrante un elemento costitutivo o accessorio della fattispecie legale giudicanda, si risolve in un giudizio di merito che, ove congruamente motivato, senza vizi logici e di diritto, si sottrae a censure in Sede di legittimità. (nel caso di specie è stato ritenuto che la valutazione degli elementi sui quali si fondò il giudizio di contrazione della malattia silicotica, e conseguenziale postumo permanente per la irreversibile compromissione della funzione respiratoria, congruamente motivata, senza errori logici e di diritto, non possa essere censurata in Sede di legittimità). (Conf mass n 162567).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)