Sez. 1, Sentenza n. 5738 del 14/05/1992 (Rv. 477215 - 01)
Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Ammissione della prova - In genere | Ordinanza del giudice istruttore o collegiale - Effetti preclusivi - Insussistenza - Successiva sentenza eventualmente implicita su nuova questione della ammissione della prova - Impugnazione per omessa pronuncia sulle questioni risolte con l'ordinanza - Inammissibilità.
Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Ammissione della prova - In genere
Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa non possono mai pregiudicare il merito della decisione della controversia e quindi non sono idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né hanno alcun effetto preclusivo, potendo qualsiasi questione essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata. Ne consegue che, come le dette ordinanze non hanno il contenuto di sentenze e non sono suscettibili di impugnazione immediata dinanzi al giudice di appello, così la sentenza che abbia esaminato e risolto "ex novo" la questione dell'ammissibilità delle prove - sia pure soltanto implicitamente, accogliendo la domanda della parte sulla base di tali prove - non è suscettibile di gravame per omessa pronunzia al riguardo delle questioni risolte con la pregressa ordinanza istruttoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)