diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3361 del 22/05/1981 (Rv. 413942 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - CONVENZIONE 1 GENNAIO 1968 STIPULATA DALL'INAM CON I COSIDDETTI LEGALI ESTERNI - NATURA - INVALIDITA - GIUDIZI CONCLUSI CON ESITO SFAVOREVOLE PER L'INAM - RINUNZIA PREVENTIVA AI COMPENSI DA PARTE DEL PROFESSIONISTA - INVALIDITA.*
Stato
decisa il 1981-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413942-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - CONVENZIONE 1 GENNAIO 1968 STIPULATA DALL'INAM CON I COSIDDETTI LEGALI ESTERNI - NATURA - INVALIDITA - GIUDIZI CONCLUSI CON ESITO SFAVOREVOLE PER L'INAM - RINUNZIA PREVENTIVA AI COMPENSI DA PARTE DEL PROFESSIONISTA - INVALIDITA.*

La convenzione dell'1 gennaio 1968 stipulata dall'INAM con avvocati e procuratori liberi professionisti (cosiddetti legali esterni) ha natura normativa, in quanto intesa a disciplinare in maniera organica ed uniforme i singoli contratti di assistenza legale, e, non potendo essere applicata atomisticamente, deve - in quanto in contrasto con il principio dell'inderogabilita dei minimi previsti dalla tariffa professionale (art 24 legge n 794 del 1942) - ritenersi invalida nella sua globalita, senza possibilita di applicazione del principio della conservazione parziale del contratto. In relazione alla stessa convenzione - concernendo essa prestazioni professionali a favore di un soggetto (quale l'ente pubblico) non versante in condizioni di difficolta o impossibilita economica di procurarsi adeguata assistenza in giudizio - e, inoltre, da escludere la sussistenza di motivi etico-sociali tali da far riconoscere validita alla rinunzia preventiva del professionista ai compensi per giudizi conclusisi con esito sfavorevole per il cliente. (V 3681/80, mass n 407548; (V 2305/73, mass n 365010).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)