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Sez. 1, Ordinanza n. 2179 del 09/11/1971 Cc. (dep. 25/02/1972) Rv. 120275 - 01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - IMPUGNAZIONE - NULLITA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1971-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120275-01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - IMPUGNAZIONE - NULLITA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DI APPELLO.*

A differenza di quanto si verifica in Sede di appello contro le sentenze emesse in seguito a dibattimento il giudice di appello che dichiara la nullita della sentenza istruttoria, impugnata ai termini dell'art 387 cod proc pen, non puo inviare gli Atti al giudice di primo grado, ma deve provvedere direttamente, ai sensi dell'art 189 cod proc pen, giusta l'espresso disposto dell'art 6 delle norme di attuazione 25 ottobre 1955, n 932.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 189, Legge 25/10/1955 num. 932 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 522 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)