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Sez. 5, Sentenza n. 6198 del 27/03/2015 (Rv. 635007 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Raccomandata con avviso di ricevimento - Consegna all'ufficio postale da parte di soggetto inesistente e diverso dal concessionario - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635007-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

In materia d'imposte dirette, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, il soggetto legittimato alla notifica è il concessionario, agente della riscossione, mentre il soggetto che in concreto consegna la cartella all'ufficio postale opera come mero "nuncius", sicché la sua identità (o la sua giuridica inesistenza) non incidono sulla validità del procedimento di notificazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)