Sez. L - , Ordinanza n. 4876 del 24/02/2020 (Rv. 656934 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Università statali - Direttore amministrativo - Dirigente prima fascia ex art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Equiparazione - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In tema di dirigenza pubblica, ai fini dell'inquadramento in prima fascia ex art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direttore amministrativo delle Università statali non può essere equiparato a quello di dirigente di ufficio dirigenziale generale di cui all'art. 19 del medesimo decreto, in quanto disciplinato da disposizioni speciali, che da quest'ultimo lo differenziano sia per le diverse modalità di costituzione, sia per gli aspetti economici, sottratti all'intervento della contrattazione collettiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)