Sez. 3, Sentenza n. 4128 del 11/01/1982 Ud. (dep. 22/04/1982) Rv. 153336 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - ESPORTAZIONE DI CAMBIALI - CAMBIALI NEGOZIABILI SOLO IN ITALIA - DIVIETO DI ESPORTAZIONE - SUSSISTENZA.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - ESPORTAZIONE DI CAMBIALI - CAMBIALI NEGOZIABILI SOLO IN ITALIA - DIVIETO DI ESPORTAZIONE - SUSSISTENZA.*
Tra i titoli di credito di cui è vietata, in Mancanza di autorizzazione, la esportazione, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 modificato dalla legge 30 aprile 1976, n. 159 e dalla legge 23 dicembre 1976, n. 863, rientra la cambiale negoziabile soltanto in Italia; infatti essa, titolo di credito e mezzo di pagamento circolabile di fatto senza limitazione e senza controllo, consente, attraverso la girata o la rimessa in conto o a saldo dei rapporti commerciali tra residenti e non residenti, operazioni fraudolente e clandestine quali la creazione di obbligazioni di regresso o la sistemazione di transazioni estere.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)