Sez. 3, Sentenza n. 10070 del 24/07/2001 (Rv. 548445 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Domanda di pagamento dei danni prodotti all'immobile già locato e di canoni non corrisposti - Regime antecedente l'istituzione del giudice unico di primo grado - Competenza pretorile - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE
La domanda del locatore intesa ad ottenere il pagamento dei danni prodotti all'immobile locato nonché di canoni non corrisposti, pur se introdotta successivamente al rilascio dell'immobile, appartiene alla materia locatizia, rientrante, nel regime antecedente al 2 giugno 1999 (data in cui è divenuto efficace il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado e soppressivo dell'ufficio pretorile), nella competenza del pretore, atteso che nell'ampia nozione di < cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani > sono da ricomprendere tutte le controversie comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, e segnatamente a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto, in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 com. 2 n. 3, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)